Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.P.R. 15/06/1959 n. 393

Art. 53 - Omologazione del tipo Gli autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e rimorchi prodotti in serie in italia DPR 15/06/1959 n. 393 – Testo unico delle norme sulla circolazione stradale. sono soggetti ad omologazione del tipo. Questa ha luogo in seguito all'esame del medesimo da parte del ministero dei trasporti, il quale ne accerta la corrispondenza alle caratteristiche di legge e rilascia alla fabbrica costruttrice un certificato che contiene la sommaria descrizione di tutti gli elementi che caratterizzano il veicolo. Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cmc, l'omologazione è limitata al solo motore. La fabbrica costruttrice dei veicoli o motori di tipo omologato rilascia all'acquirente una formale dichiarazione, attestante che il veicolo o il motore è conforme al tipo omologato in tutte le sue parti e redatta su modello fornito dal ministero dei trasporti. Di tale dichiarazione la fabbrica che la rilascia assume piena responsabilità civile e penale. Il ministero dei trasporti ha facoltà di sottoporre in qualsiasi momento ad accertamenti di controllo i veicoli di tipo omologato in circolazione non soggetti allo accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'art. 54. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno stabiliti i documenti da produrre a corredo della domanda di omologazione e le modalità di esecuzione dell'esame del tipo degli autoveicoli, dei motoveicoli, dei ciclomotori e dei rimorchi.

Art. 54 - Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi di tipo non omologato sono soggetti all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e a quello dei dati di identificazione. Questo ha luogo a seguito di visita e prova da parte di un ingegnere dell'ispettorato della motorizzazione civile. All'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione sono altresì soggetti i veicoli di tipo omologato da adibire ad uso pubblico o al traino di rimorchi o a locazione o a noleggio. Alla richiesta di accertamento deve essere unito il certificato di origine del veicolo, rilasciato dalla fabbrica costruttrice o da chi ha proceduto alla costruzione del medesimo. Quando si tratta di veicoli di tipo omologato che, a termini del precedente comma, sono soggetti all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, il certificato di origine è sostituito dalla dichiarazione di conformità prevista nell'art. 53. Qualora gli accertamenti siano chiesti per veicoli costruiti con parti staccate, l'ispettorato può esigere la documentazione relativa alla provenienza delle parti impiegate. Accertato che il veicolo risponde ai requisiti prescritti, viene redatto il certificato di approvazione e viene apposto un visto sul certificato di origine o sulla dichiarazione di conformità. Quando emergano elementi per ritenere che il veicolo o parti di esso siano stati oggetto di reato, l'ispettorato sospende l'approvazione.

Art. 55 - Revisioni Il ministro per i trasporti, con decreto da pubblicare nella gazzetta ufficiale, può disporre, a periodi non minori di cinque anni, la revisione generale o parziale delle autovetture e delle motocarrozzette ad uso privato nonché dei motocicli, al fine di accertare se sussistano le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità del veicolo. Gli autoveicoli e i motoveicoli non compresi nel precedente comma, quelli per il trasporto di persone da locare o da noleggiare e i rimorchi debbono essere sottoposti ogni anno a visita e prova di revisione. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori sono sottoposti a revisione singola quando si abbia motivo di ritenere che non rispondano più ai requisiti di silenziosità prescritti. Gli ispettorati della motorizzazione civile possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla revisione è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la contravvenzione ed è inviata all'ispettorato presso il quale l'interessato intende effettuare la revisione; è restituita, se del caso, dopo l'adempimento della prescrizione omessa.

Art. 56 - Aggiornamento della carta di circolazione Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi debbono essere sottoposti a visita e prova presso un ispettorato della motorizzazione civile qualora siano state modificate le caratteristiche indicate nella carta di circolazione o sia stato sostituito il telaio. In caso di sostituzione del telaio, l'ispettorato deve esigere la documentazione relativa alla provenienza. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno stabilite le caratteristiche indicate nel documento di circolazione che importano, in seguito alla loro modifica, l'obbligo dell'aggiornamento del documento medesimo. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato per l'aggiornamento della carta di circolazione è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la contrav- DPR 15/06/1959 n. 393 – Testo unico delle norme sulla circolazione stradale. venzione ed è inviata allo ispettorato presso il quale l'interessato intende effettuare l'aggiornamento; è restituita, se del caso, dopo l'adempimento della prescrizione omessa. Capo III Ammissione alla circolazione

Art. 57 - Uso degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi possono essere destinati ai seguenti usi:

1) uso privato:

a) per trasporto di persone;

b) per trasporto di persone con autovetture o motoveicoli da locare senza conducente;

c) per trasporto di persone con autoveicoli o motocarrozzette da noleggia re con conducente;

d) per trasporto di cose;

e) per trasporto non contemporaneo di persone e di cose;

f) per trasporto promiscuo di persone e di cose;

g) per traino;

h) per uso speciale o per trasporti specifici;

2) per uso pubblico:

a) per trasporto di persone o di cose in servizio da piazza;

b) per trasporto di persone o di cose in servizio di linea. Previa autorizzazione dell'ispettorato della motorizzazione civile gli autobus destinati a noleggio con conducente possono essere impiegati, in via eccezionale, in servizio di linea e viceversa, Previa autorizzazione dell'ispettorato, gli autocarri possono essere impiegati, in via eccezionale, per il trasporto di persone; l'autorizzazione è rilasciata in base a nulla osta del prefetto. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso, o a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso, a meno che si tratti di veicoli destinati al trasporto di cose, ovvero, senza l'autorizzazione prevista dal comma secondo, adibisce a noleggio con conducente un autobus destinato a servizio di linea, è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. Chiunque adibisce a trasporto promiscuo un veicolo destinato a trasporto non contemporaneo è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila. Chiunque adibisce ad uso pubblico un veicolo destinato ad uso privato, ov- vero adibisce un veicolo ad uso pubblico diverso da quello per il quale è stata rilasciata la carta di circolazione, ovvero, senza l'autorizzazione prevista dal comma terzo, adibisce a trasporto di persone un veicolo destinato a trasporto di cose, è punito con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito abusivamente a noleggio con conducente quando il noleggiante, senza il titolo prescritto, compie uno o più viaggi ordinati dal noleggiatore; si intende adibito abusivamente ad uso pubblico per trasporto di persone in servizio da piazza quando l'esercente, senza il titolo prescritto, offrendo i suoi servizi a chicchessia, compie uno o più percorsi ordinati dal richiedente il servizio; si intende adibito abusivamente ad uso pubblico per trasporto di persone in servizio di linea quando l'esercente, senza il titolo prescritto, compie una o più corse per destinazione fissa e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone, ed anche se l'offerta sia fatta a mezzo di dipendenti o incaricati dal vettore.

Art. 58 - Carta di circolazione e immatricolazione Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare debbono essere muniti di una carta di circolazione ed immatricolati distintamente per provincia. L'ispettorato della motorizzazione civile nella cui circoscrizione risiede l'interessato rilascia la carta di circolazione a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo, e provvede alla immatricolazione. Nella carta di circolazione sono indicati i dati di immatricolazione, quelli di identificazione e costruttivi, l'uso al quale il veicolo è destinato e il numero delle persone che possono prendere posto sul sedile anteriore. Nella carta di circolazione del rimorchio o del semirimorchio sono individuati anche i tipi delle motrici in relazione alle caratteristiche necessarie a garantire le condizioni di sicurezza e di capacità di trazione, qualora si tratti di rimorchio o di semirimorchio, munito dei dispositivi necessari per il funzionamento del freno continuo e automatico di tipo non unificato, la motrice è individuata con gli estremi della targa di riconoscimento. Per gli autoveicoli e rimorchi indicati nell'art. 10, comma primo, lettera c), è rilasciata una carta di circolazione che è valida se accompagnata dall'autorizzazione prevista dall'articolo stesso. Quando si tratti di autoveicoli o motocarrozzette da destinare a noleggio con conducente ovvero di veicoli da destinare a servizi pubblici, la carta di circolazione non può essere rilasciata se il richiedente non abbia conseguito il titolo per effettuare il servizio. Quando si tratti di autobus da destinare ad uso privato la carta di circolazione non può essere rilasciata se non ad imprendi- DPR 15/06/1959 n. 393 – Testo unico delle norme sulla circolazione stradale. tori, collettività e simili, per le loro necessità. La carta di circolazione viene trasmessa all'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico per gli adempimenti di sua competenza. Chiunque circola con un veicolo per il quale non è stata rilasciata la carta di circolazione è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila. Chiunque circola con un rimorchio o un semirimorchio agganciato ad una motrice, il cui tipo o la cui targa non sia indicato nella carta di circolazione, è punito con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.

Art. 59 - Ttrasferimento di proprietà e di residenza Il trasferimento di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ed il trasferimento di residenza del proprietario debbono essere comunicati, unitamente alla prescritta documentazione, dagli interessati, entro dieci giorni, all'ufficio del pubblico registro automobilistico, il quale, oltre ad eseguire gli adempimenti di sua competenza, annota i mutamenti sulla carta di circolazione e ne dà immediatamente notizia all'ispettorato della motorizzazione civile. Qualora la proprietà del veicolo sia trasferita a chi risieda in un comune di altra provincia ovvero il proprietario trasferisca la residenza in un comune di altra provincia, si deve rinnovare la immatricolazione. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprietà nel termine stabilito è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. Qualora ometta di comunicare il trasferimento di residenza è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la contravvenzione, è inviata all'ufficio del pubblico registro automobilistico ed è restituita dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.

Art. 60 - Estratto del documento di circolazione Gli uffici pubblici, quando il documento di circolazione venga ad essi consegnato per esigenze inerenti alle loro attribuzioni, rilasciano all'interessato un estratto, che lo sostituisce a tutti gli effetti per la durata massima di trenta giorni.

 

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